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Come saranno gli esami di fine primo e secondo ciclo del 2020

I nuovi esami in una situazione di emergenza

Il 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola presentato dalla Ministra all’Istruzione Lucia Azzolina.
“Con il decreto approvato oggi facciamo un altro passo avanti e tracciamo la strada per accompagnare la scuola fino in fondo a questo anno scolastico e per cominciare a disegnare il prossimo, che ne rappresenterà una naturale prosecuzione”- sottolinea la Ministra Azzolina.
Per gli studenti di fine primo ciclo (ex terza media), se non si tornerà più a scuola, l’esame verrà sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto anche di un elaborato dello studente, una specie di tesina da presentare online, a cui seguirà lo scrutinio finale.
“Art. 1 ...l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7.”
Per gli studenti di fine secondo ciclo, due erano le ipotesi in campo, a seconda che si potesse (o meno) ritornare in classe in data 18 maggio.
1) Nel caso in cui si fosse tornati in classe era prevista una commissione tutta interna con presidente esterno. Partenza il 17 giugno con il tema di italiano, una prova nazionale uguale per tutti. La seconda prova scritta invece predisposta dalla singola commissione di esame in base alle attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico. A fine giugno inizio prova orale.
2) Se, invece, non si fosse tornati a scuola il 18 maggio, gli esami si sarebbero dovuti svolgere con un’unica prova orale.
Con il DPCM del 26 aprile 2020 viene confermata la seconda ipotesi: a maggio non si riapriranno le attività in presenza delle scuole, ma ci sarà solo un orale in presenza dal 17 giugno.

Ce lo confermano le ultime tre ordinanze in attuazione del DL 22/2020:
1. una per la valutazione degli apprendimenti di fine anno degli studenti e recupero degli apprendimenti
2. una per gli esami di Stato al termine del primo ciclo dell’istruzione
3. una per gli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo
che sono state presentate alle Organizzazioni Sindacali e poi inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione.
Il Capo di Dipartimento Istruzione, Dott. Bruschi, presentando le tre ordinanze, ha sottolineato che esse si ispirano al D.lgs.62/2017. (LINK, Magazine, Categoria Normativa, art. Decreto 62)
La prima ordinanza, Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.
Nell’articolo 3 dell’Ordinanza sulla valutazione si precisa che la valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto e che gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline:
Art. 3:
“Comma 3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
Comma 4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
Comma 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento".
La valutazione, che utilizzerà l’intera scala di valutazione in decimi, sarà accompagnata da indicazioni del consiglio di classe sulle parti del curricolo che non è stato possibile sviluppare a causa della situazione di contagio e, sul piano dell’apprendimento individualizzato, circa gli apprendimenti che non sono stati consolidati per ogni allievo.
Le ripetenze sono ridotte a gravi casi disciplinari oppure dovute all’impossibilità di valutare lo studente a causa di assenze che interessano anche il periodo antecedente all’interruzione delle attività in presenza. Per il recupero degli apprendimenti non consolidati, che dovrà avvenire soprattutto entro il primo periodo didattico, ci si affiderà all’autonomia delle istituzioni scolastiche, con un’azione di accompagnamento da parte del ministero.

Quest’anno tutti gli studenti sono ammessi all’anno successivo e gli studenti di quinta sono automaticamente ammessi all’esame di maturità. Non ci sarà il “6 politico”: i ragazzi saranno valutati in base ai voti del primo quadrimestre, con voti finali corrispondenti anche all'impegno dimostrato durante l'anno e nella didattica a distanza.
“Tutto ciò che è stato fatto sarà valorizzato. Quel che non si è potuto fare per difficoltà oggettive sarà recuperato, nell’interesse degli studenti e dei bambini” (...) “Mettiamo al centro i diritti dei ragazzi. Nessuno sarà lasciato indietro. Ci sarà una valutazione seria e coerente con quanto svolto durante tutto l’anno”, afferma Azzolina. (https://www.scuolainforma.it/2020/04/29/scuola-esami-i-e-ii-ciclo-ultime-notizie-azzolina-ecco-come-saranno.html)

Particolare attenzione sarà rivolta ai ragazzi con disabilità e a quelli con altri bisogni educativi speciali (BES), con particolare riguardo non solo agli studenti con DSA, ma anche agli stranieri, agli studenti svantaggiati dal punto di vista socio/economico/culturale, secondo quanto previsto nei PEI e nei PDP.
“Art. 1, Comma 3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.”

Nell’articolo 5 dell’Ordinanza sulla valutazione si precisano le particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES):
“1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.”

Definite le misure straordinarie per la conclusione dell’anno scolastico, per le operazioni di valutazione finale degli alunni/ studenti e per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, occorrerà pensare al nuovo anno scolastico. La responsabilità di ogni istituzione scolastica è, infatti, quella di garantire la qualità dei processi di apprendimento per tutti gli studenti, offrendo le condizioni necessarie per rendere possibile l’esercizio dei loro diritti. Pertanto, all’inizio di settembre, secondo la Ministra, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o è stato appreso in parte, quest’anno potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo.

A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi 

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