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Il Decreto legislativo 62 del 2017: nuove norme in materia di valutazione

Le novità del Decreto legislativo 62/2017
In campo scolastico la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento degli alunni. È un’operazione che riguarda sia le singole prove sia la conclusione dell’intero percorso formativo, e che si traduce in un voto o in un giudizio riportato su un apposito documento (scheda, pagella, attestato, ecc.).

Il Decreto legislativo 62/2017 (art. 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 107/15) ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo. 
Il Decreto conferma il principio secondo cui la valutazione formativa serve per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

PRIMO CICLO - Per quanto riguarda le disposizioni sul primo ciclo di istruzione, le novità sono entrate in vigore dal 1.09.2017

SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ora è possibile promuovere anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline “non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione”; in ogni caso ogni scuola ha l’obbligo di attivare percorsi di recupero e consolidamento per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Ora l’esame comprende tre prove scritte ed un colloquio, valutati sempre con votazioni in decimi; la prova nazionale INVALSI è stata tolta dall’esame e collocata ad aprile.
La votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d’ammissione, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove.

Le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con disabilità e con DSA: gli articoli 11 e 20 sono specifici per questa categoria di alunni.

Valutazione degli alunni disabili (con PEI) o con DSA (con PDP)
Alunni certificati dalla legge 104/92.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alunni con DSA.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma: si tratta di una nuova disposizione!
Gli alunni con DSA devono anche partecipare alle prove standardizzate nazionali INVALSI. Per lo svolgimento di tali prove il consiglio di classe deve disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP); ma gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Novità importante del decreto
Per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. Cambiamenti confermati per il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

Nulla è cambiato, invece, per il SECONDO CICLO dove le prove differenziate non consentono l’ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Ugualmente non consente l’ottenimento del diploma di secondo ciclo la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.

SECONDO CICLO
Per quanto riguarda le disposizioni sul SECONDO CICLO di istruzione, le novità sono entrate in vigore dall’anno scolastico 2018/19.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione.
L'esame di Stato comprenderà due prove a carattere nazionale e un colloquio: con un ulteriore decreto verranno definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte e le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi.
A differenza della scuola secondaria di primo grado, il candidato con DSA esonerato completamente dallo studio delle lingue straniere non otterrà il diploma, ma solo un attestato.
In relazione al PECUP specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato terrà conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, del percorso dello studente (legge 107/2015 ) e delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».

A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi

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